Seminario del 28 aprile 2005 del Comune di San Giorgio
a Cremano (NA)
Se i risultati ottenuti dall’Amministrazione Finanziaria
nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione
fiscale, fossero almeno pari all’impegno profuso, ad
oggi, ogni problema sarebbe definitivamente risolto.
Purtroppo, non è così. Alla Riforma Tributaria
degli anni ’70, è seguita, circa 10 anni dopo,
la famosa Legge denominata “Manette agli evasori”,
per finire al marzo 2000, allorquando si equiparò l’evasione
fiscale a reato presupposto del riciclaggio di denaro sporco,
per effetto delle ipotesi delittuose ivi contemplate in presenza
di rilevanti danni erariali ed in alternativa a quelle contravvenzionali
originariamente previste (1).
Ciò malgrado, tutti vediamo, ancora oggi, che il dettato
costituzionale è disatteso, l’evasione fiscale
raggiunge soglie patologiche in relazione alla ricchezza nazionale,
qualcosa bisognerà pur fare se non si vuole continuare
con una legislazione premiale causata dai periodici “Condoni
tributari” (2).
Venendo ai giorni nostri, commentando alcune delle principali
novità introdotte nella Legge Finanziaria recentemente
approvata (Legge nr.311/2004), articolo unico, non per questo
più semplice considerata la presenza di ben 572 commi,
possiamo scorgere due innovazioni significative che, in qualche
misura, potranno consentire, si ritiene, non so quanto a giusto
titolo, una più incisiva azione di contrasto all’evasione
fiscale nel suo complesso (diretta ed indiretta).
a. ACCERTAMENTI BANCARI
La tematica verte sulle modalità di Accertamento delle
imposte sui redditi (comma 402) e Imposta sul Valore Aggiunto
(comma 403).
Negli accertamenti bancari conseguenti a verifiche fiscali,
per ambedue i settori d’imposta – ex numero 7)
1° comma dell’art.32 del Dpr nr.600/73 e art.51
Dpr nr.633/72 - è stata introdotta una variante di
particolare rilevanza, estendendo la ricerca a “qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata”.
Voglio brevemente ricordare che fino ad oggi, l’Amministrazione
Finanziaria, rivolgendosi al sistema creditizio, chiedeva
l’esistenza di rapporti continuativi (conti correnti,
depositi a risparmio, dossier titoli etc.), riconducibili,
sostanzialmente, a clientela accreditata, la cui movimentazione
si ricavava dall’esame dell’estratto conto compreso
nel periodo di interesse alle indagini.
La novità introdotta, invece, consente di richiedere
anche le cc.dd. “Operazioni fuori conto”, che
afferiscono a clientela occasionale che pone in essere operazioni
di qualunque importo: pensiamo al cliente privo di rapporto
continuativo che cambia un assegno, alla pensionata che paga
una bolletta o che dispone un bonifico per cassa, ad effetti
presentati al dopo incasso, ad acquisti di prodotti finanziari
senza transitare da alcun rapporto continuativo.
Tali operazioni, allo stato, con esclusivo riferimento a quelle
di importo più modesto (sotto i 12.500,00 Euro, denominate
definitive, ovvero sotto i 3.098,00 Euro, denominate frazionate),
in presenza di accertamenti fiscali e tributari non vengono
rivelate, anche in considerazione della totale assenza di
una evidenza informatica.
I tempi di risposta, secondo il nuovo dettato normativo sono
stati dimezzati dagli originari 60 giorni ai 30 attuali, prorogabili
di ulteriori 20 giorni per particolari situazioni, con modalità
“telematica” in sostituzione dell’odierna
procedura cartacea.
La novità introdotta è di una portata enorme,
forse neanche compiutamente immaginata dallo stesso legislatore
e dovrebbero decorrere dal 1° luglio p.v., sulla base
di una emananda Normativa di Attuazione della Direzione Generale
delle Entrate.
Personalmente ritengo che la misura introdotta, al di là
di possibili e facili entusiasmi, sarà tanto onerosa
quanto modesta nei risultati che pure si prefigge di conseguire.
Ne spiego brevemente le ragioni.
Il censimento informatico delle operazioni poste in essere
dalla clientela, ivi compresa quella occasionale (cioè
priva di rapporti continuativi), viene eseguito nel rispetto
della normativa Antiriciclaggio di cui alla Legge nr.197/91,
ovvero del Decreto di Attuazione del 19.12.1991, avuto riguardo
alle modalità di alimentazione dell’Archivio
Unico informatico.
Da oltre un decennio, quindi, l’intero sistema creditizio,
sopportando oneri non indifferenti, si è organizzato
secondo le rigide indicazioni della rigorosa normativa esistente,
registrando elettronicamente le informazioni riguardanti l’operatività
della intera clientela (anche occasionale, cioè priva
di rapporti continuativi):
• Operazioni c.d. definitive, allorquando l’importo
è superiore ad Euro 12.500,00;
• Operazioni c.d. frazionate per importi compresi fra
Euro 3.098,00 ed Euro 12.500,00 le quali, ove nell’arco
di una settimana lavorativa non dovessero raggiungere la soglia
massima, vengono automaticamente espulse dal predetto Archivio
Unico Informatico. Ne consegue che, tali operazioni, ovvero
quelle di importo inferiore ad Euro 3.098,00, non vengono
prese neanche in considerazione, restando, per un eventuale
controllo il solo supporto cartaceo custodito all’interno
della “busta di cassa” di quella determinata giornata
lavorativa. Diventa abbastanza intuibile la impossibilità
materiale di reperire l’operazione in presenza di eventuali
indagini.
Di fronte a siffatta organizzazione, come si può
pensare che una movimentazione così modesta possa rivelarsi
di alcuna utilità ai fini del contrasto alla evasione
fiscale.
Approfittando della vostra pazienza, faccio qualche ulteriore
e breve osservazione:
1. secondo la normativa Antiriciclaggio
esistente nel nostro Paese dal 1991, il cliente occasionale
che, con intento dissimulatorio, fraziona volutamente determinate
operazioni di importo rilevante al fine di non essere registrato
in A.U.I., pone in essere un comportamento anomalo da indurre
l’Intermediario ad una Segnalazione di Operazione Sospetta;
2. ad analoga conclusione, si giunge, allorquando
il cliente, pur essendo titolare di rapporti continuativi,
effettua ripetuti acquisti di Certificati di Deposito al portatore
e/o prodotti finanziari in genere per cassa, manifestando
la volontà di non transitare dal conto corrente;
3. imporre un censimento generalizzato (arrivando
a comprendere la pensionata che paga la bolletta o lo studente
che cambia l’assegno), si rischia di cercare la pagliuzza
e perdere di vista la trave e non remunerando l’enorme
dispendio di energie e risorse, dovendo inventarsi un Archivio
ex novo, ovvero ampliando quello esistente previo un raccordo
con la legislazione antiriciclaggio che oggi manca;
4. il problema dell’evasione fiscale
nel nostro Paese, per come ho avuto modo di ripetere in altre
occasioni, non è l’assenza di poteri o di uomini
- che forse ce ne sono fin troppi - bensì di conoscenze
adeguate (sapere dove cercare);
5. in altri termini, bisogna sapere dove
andare a cercare, dove stanno i prestanomi, dove sono allocate
le risorse finanziarie sottratte alla tassazione diretta ed
indiretta. Bisogna correggere la “Fonte d’innesco”
di una comune attività di verifica;
6. per avere queste informazioni, è
sufficiente imporre alle banche (operazione questa a costo
zero), di comunicare all’Amministrazione Finanziaria
il superamento di soglie predefinite nella corresponsione
degli interessi alla clientela. E’ un sistema questo,
da tempo in uso in paesi del nord Europa, dove mi risulta
che gli evasori hanno una vita decisamente difficile. In tal
modo, conoscendo l’aliquota applicata dal Sostituto
d’imposta (banca), la stessa Amministrazione Finanziaria
sarà in grado di calcolare la “giacenza media”
delle disponibilità economiche complessivamente detenute
dal cliente in quella determinata banca o, verso l’intero
sistema creditizio, collegando l’informazione al codice
fiscale del contribuente;
7. ampliare anche al reato di evasione fiscale
il concetto della “inversione dell’onere della
prova” esistente in materia di criminalità organizzata
– ex 12 quinquies della Legge nr.356/92.
Già oggi, leggo provvedimenti di “accertamenti
bancari emessi dalle Direzione Regionali delle Entrate e/o
da Comandi della Guardia di Finanza, ove vengono chieste le
citate “Operazioni fuori conto”. E’ tempo
perso!! Nessuna banca vi risponderà, atteso che tali
informazioni non sono disponibili stante all’attuale
procedura di registrazione delle operazioni in uso.
b. INDAGINI FINANZIARIE
Una diversa impostazione sembra desumersi dalla novità
introdotta con il Comma 386, in ordine alla “Responsabilità
solidale dell’acquirente per l’IVA non versata
dal fornitore”.
La norma introdotta si prefigge di contrastare con maggiore
efficacia la frode all’IVA comunitaria, realizzata,
come è noto, tanto con le “Triangolazioni commerciali
con l’estero” (3), che attraverso le “False
dichiarazioni d’intento” per gli acquisti effettuati
nel territorio nazionale.
Come ho avuto modo di argomentare in altre occasioni, la frode
dell’IVA viene comunemente realizzata:
1. importando la merce da un Paese comunitario,
per poi rivenderla al dettagliante nazionale con uno “sconto”
di circa il 20% sul prezzo di acquisto, pur emettendo regolare
fattura di vendita;
2. acquistando la merce sul territorio nazionale,
in esenzione all’IVA, attraverso il rilascio di una
“Dichiarazione d’intento”, con la quale
si dichiara, sotto la propria personale responsabilità,
di essere un “Esportatore abituale” abilitato
ad acquisti in sospensione d’imposta (lett.c, del primo
comma dell’art.8 del Dpr 26.10.72, nr.633).
In ambedue le fattispecie descritte, trattasi di una figura
imprenditoriale creata ad arte, quale soggetto privo di una
organizzazione logistico imprenditoriale, appositamente inventato
da Operatori economici al dettaglio, al solo fine di consentire
a questi ultimi di evadere l’Imposta sul Valore Aggiunto
attraverso acquisti sotto costo di circa il 20%.
Tale soggetto (prestanome e/o testa di legno), infatti, qualificatosi
imprenditore “Import – Export” (rispettivamente
per le due fattispecie sommariamente descritte), nella realtà,
è un soggetto sconosciuto al fisco, titolare della
sola partita IVA, senza dipendenti, senza aver istituito alcuna
contabilità e non presenta alcuna delle previste Dichiarazioni
annuali d’imposta.
Le novità introdotte nella Finanziaria 2005, possono
così sintetizzarsi:
• La solidarietà nel pagamento dell’imposta
da parte del cessionario della merce, allorquando il cedente
non abbia corrisposto l’imposta relativa alle cessioni
effettuate a prezzi inferiori al valore normale (vendite sottocosto)
– comma 386 (*);
• L’obbligo di comunicazione, entro il 16°
giorno del mese successivo, tutti gli elementi identificativi
riguardante la “Dichiarazione d’Intenti”,
ricevuta dall’acquirente della merce dichiaratosi “Esportatore
abituale – Comma 381 (**)
Coinvolgere l’acquirente della merce (Operatore economico
al dettaglio) nella responsabilità tributaria verso
l’Amministrazione Finanziaria – Solidarietà
con il cedente nel pagamento dell’imposta – potrà
rivelarsi vincente nell’azione di contrasto alle frodi
in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Ciò, per la semplice ragione che, nella generalità
dei casi, il cessionario, acquistando la merce sottocosto
(inferiore al valore normale), è ben consapevole di
sostituire tale margine attraverso l’omesso versamento
degli oneri tributari da parte del cedente.
Di estremo interesse, potrà rivelarsi inoltre l’analogo
accorgimento riguardante la tempestiva conoscenza da parte
della stessa Amministrazione Finanziaria, di coloro i quali,
millantando la loro qualità di “Esportatori abituali”,
effettuano indebiti acquisti in sospensione d’imposta,
provocando concorrenza sleale sul territorio nazionale.
Sarà cura degli Organi ispettivi incrociare tali preziose
informazioni con i contenuti dell’Anagrafe Tributaria,
laddove potrà riscontrarsi la completa assenza delle
Dichiarazioni e conseguenti versamenti d’imposta.
Ringrazio tutti gli intervenuti.
(1) RICICLAGGIO
DA EVASIONE FISCALE
(2) RIDURRE LE TASSE PER ABOLIRE
I CONDONI TRIBUTARI
(3) L’EVASIONE DELL’IVA
NELLA TRIANGOLAZIONE COMMERCIALE CON L’ESTERO
(*) c. 386. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo
60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento
dell’imposta
). – 1. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo,
sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei
commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta
da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma
2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo
inferiore dei beni è stato determinato in ragione di
eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla
base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non
è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
(**) c. 381. All’articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella
prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia
delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il
giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione
ricevuta».
giovannifalcone@excite.it
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