E' fatta! Anche i professionisti entrano a pieno titolo
nell'ampia platea di soggetti tenuti all'osservanza della
normativa antiriciclaggio introdotta nel nostro Paese fin
dal 1991 (1) .
Inizia l'epoca della "collaborazione attiva" da parte di
un'ampia e qualificata parte della nostra società che
viene chiamata dall'Istituzione a fronteggiare il crimine
organizzato e, per esso, in primo luogo, il "Riciclaggio
di denaro sporco".
Agli adempimenti burocratico-formali introdotti con dal
Decreto di attuazione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e scaturito per effetto del Decreto Legislativo
nr.56/2004, inerenti la "Identificazione del cliente" e la "Registrazione
dell'operazione" , deve seguire, da parte dello stesso professionista,
la migliore valutazione circa i possibili profili di anomalia
che possano sottendere azioni di riciclaggio di denaro sporco.
Quali potranno essere le anomalie ed i conseguenti fattori
di rischio?
Innanzitutto dico che fare antiriciclaggio significa applicare
comune e razionale buon senso, cominciando a conoscere meglio
la clientela ed entrando nel merito dell'operazione richiesta
nell'ottica della migliore trasparenza.
Solo così potranno comprendersi atteggiamenti elusivi o condotte dissimulatorie
del cliente, spesso volte a nascondere od occultare una origine illecita della
risorsa finanziaria oggetto della transazione.
Potranno altresì comprendersi:
- la emissione e/o l'annotazione di fatture per operazioni
inesistenti volte a registrare ricavi fittizi - in genere
per società aventi bilanci in perdita ovvero, altre
realtà imprenditoriali interessate unicamente ad
apparire per nascondere malversazioni, indebite appropriazioni,
costituzione di fondi neri, triangolazioni con Paesi a
rischio etc. -, od annotare costi nella realtà mai
sostenuti, al fine ultimo di abbattere o comunque alleggerire
l'imponibile fiscale (2);
- le fittizie esportazioni di beni, finalizzate unicamente
ad acquisire la qualifica di "Esportatore abituale" onde
comprare la merce in sospensione d'imposta - senza pagare
l'IVA sugli acquisti - (3) ;
- incassi o costi in nero, realizzati dall'imprenditore
e destinati ad alimentare rapporti bancari extracontabili,
la cui condotta, potrà costituire reato presupposto
al riciclaggio, ove tali conti fossero accesi in capo a
soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda (familiari
e/o estranei prestanomi) in presenza di danno erariale
di assoluta rilevanza - ex art.4 del D.Legislativo nr.74/2000
(4);
- triangolazioni con l'estero, attraverso Paesi Off Shore ovvero
catalogati come "Non cooperativi " da parte del Gruppo
di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI);
- la intestazione fittizia di patrimoni (costituito da
denaro, beni o altre utilità) in capo ad un soggetto
estraneo (trasferimento fraudolento) e diretto ad agevolare
la commissione di uno dei delitti di cui agli Articoli
648 bis e ter del codice penale - ex 12 quinques della
legge 7 agosto 1992, nr.356 - nata in conseguenza delle
stragi mafiose "FALCONE-BORSELLINO" dell'estate del 1992;
- significative, improvvise quanto inattese "variazioni" economico
patrimoniali in capo a soggetti appartenenti e/o contigui
alla criminalità organizzata - ex artt. 30 e 31
della legge nr.646/1982;
- analoghe "variazioni" registrate in capo a soggetto in
modo ingiustificato e non coerente al profilo soggettivo
del medesimo, soprattutto con riferimento all'attività economica
svolta;
- voler frazionare l'operazione economico finanziaria proposta
ad ogni costo, allo scopo di ridurre il rischio di essere
intercettato dal circuito bancario;
- operazioni di importo ingente inspiegabili e dannose
per lo stesso cliente, senza una razionale e plausibile
giustificazione;
- garanzie prestate da terzi estranei, non conosciuti ovvero
non aventi alcun legame affettivo e/o commerciale con il
cliente (5) ;
- frequente ricorso, nell'ambito di transazioni commerciali,
all'uso di denaro contante in alternativa a metodologie
più pratiche e trasparenti (bonifico, giro conto,
titoli di credito);
- manifesta indisponibilità a transitare sul conto
per la esecuzione di operazioni di importo ingente - richiesta
emissione assegni e/o disposizioni di bonifico, acquisto
di titoli, certificati di deposito e strumenti finanziari
tutti effettuati per cassa - (6) ;
- mostrarsi ingiustificatamente riluttanti a fornire informazioni sulla
propria attività economica svolta, sulla situazione
contabile e societaria, sugli apporti di capitale, sui
rapporti con i terzi.
Ovviamente non ho la presunzione di aver detto tutto, forse
ho solo sfiorato la problematica che oggi, in modo sinergico,
ci vede coinvolti in questa nuova ed importante sfida per
la legalità e la trasparenza.
Insieme si può.
Bari, 16 febbraio 2006
info@giovannifalcone.it
(1) DECRETO
LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto
di riflessione (2) LO
SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE
(3) L'evasione
dell'iva nella triangolazione commerciale con l'estero
(4) IL
RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE
(5) IL RICICLAGGIO "GARANTITO"
(6) LEGGE
FINANZIARIA2005
"Alla caccia delle operazioni Fuori Conto"
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