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Mille euro per ogni anno di ingiusta
durata del processo. E’ questo l’importo riconosciuto
ad un cittadino della Corte di Appello di Bari, con decreto
il 16 marzo 2004.
Il provvedimento della Corte, merita
però di essere segnalato anche per altri motivi.
In primo luogo, il provvedimento della
Corte barese rappresenta una delle prime pronunce –
forse la prima a quanto è dato sapere – successive
all’incisivo intervento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Civile
LA CORTE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri
Magistrati:
1) dott. Ferdinando PAPIA Presidente
2) dott. Ivo GIUDICE Consigliere rel.
3) dott. Giuseppe ATTIMONELLI Consigliere
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 3315/2003 Ruolo affari Camera di Consiglio
T R A
XXX , rappresentato e difeso dagli avvocati XXX, dom.to
in Bari via XXX
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rapp.ta e difesa
dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in
Bari in via Melo, 97.
OGGETTO: Equa riparazione ex Iege 24 marzo 2001 n. 89.
La Corte, letti gli atti, rileva in fatto e in diritto
quanto segue.
In fatto
A seguito di declaratoría di incompetenza emessa
dalla Corte di appello di Lecce, giudice inizialmente adito,
XXX, con ricorso in riassunzione depositato in data 2.12.2003
ha chiesto a questa Corte la condanna della Presidenza del
Consiglio dei Ministri all'equa riparazione dei danni di
cui alla L. 24.3.2001 n. 89, assumendo che – in riferimento
al giudizio innanzi alla Corte dei Conti da lui iniziato
nei confronti del Ministero della Difesa con ricorso depositato
in data 19.6.90 - è stato violato il diritto allo
svolgimento del processo entro un termine ragionevole previsto
dall’articolo 6, paragrafo l, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dal momento che la
sentenza che ha concluso tale giudizio è stata emessa
in data 19.3.2002, a distanza di molti anni dall'inizio
del procedimento.
Avverso tale ricorso la controparte ha depositato una memoria
con la quale ha contestato la fondatezza dello stesso.
La trattazione del ricorso ha avuto luogo in camera di
consiglio, e si è conclusa, con 1'interevento dei
difensori, in data 24.2.2004.
In diritto
Deve rilevarsi che - ai fini dell'accertamento della violazione
del diritto allo svolgimento del processo entro un termine
ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo l, della
Convenzione - occorre avere riguardo, secondo i criteri
indicati dalla giurisprudenza della Corte Europea (che la
L.89/2001 all'art.2 /1 ha fatto propri), alla complessità
del caso, al comportamento delle parti della procedura interna
e alla condotta delle autorità nazionali.
Nella specie:
- il caso, tenuto conto di tutti gli aspetti di fatto e
di diritto, non si presenta complesso;
- il comportamento tenuto dalla parte ricorrente risulta
non conforme al principio affermato dalla Corte Europea
(sentenza Union Alimentaria Sanders S.A., serie A n.157
§ 34) secondo cui il ricorrente è tenuto a svolgere
gli atti che lo riguardano con diligenza, a non far ricorso
a tecniche dilatorie ed a fare uso delle possibilità
offerte dal diritto interno per abbreviare la procedura
e va riconosciuto quale causa, imputabile alla stessa parte
ricorrente, della ritardata definizione della controversia.
L'istante, infatti è rimasto inattivo per anni, essendosi
deciso a chiedere la definizione del proposto ricorso solo
nel momento in cui ha avuto notizia dell'avvenuta trasmissione
di esso alla Sezione Giurisdizionale pugliese della Corte
dei Conti;
- il comportamento tenuto dall'organo giudiziario responsabile
del processo e dall'organizzazione amministrativa statale
presenta, con riferimento al divario temporale intercorso
tra i singoli atti di competenza, aspetti rilevanti, dal
momento che la sentenza è stata pronunciata a distanza
di molti anni dalla data in cui è stata richiesta
la decisione del proposto ricorso.
In tale situazione, questa Corte ritiene che il lasso di
tempo intercorso tra il deposito del ricorso e 1a sentenza
di primo grado, avendo superato la durata di 5 anni e 6
mesi (adeguata alla complessità del caso e alla durata
del periodo di ritardo dal 16.9.90 a1 20.1.94 addebitabile
all'istante) cui fa riferimento la giurisprudenza della
Corte Europea, costituisca violazione del diritto allo svolgimento
del processo entro un termine ragionevole previsto dall'articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo.
Pertanto, sussiste il diritto della parte ricorrente all'equa
riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito
con riferimento al periodo eccedente il suddetto termine
ragionevole di 5 anni e 6 mesi, sempre che tale danno risulti
provato nell'esistenza (Cass., sez. I, 28-11-2002, n. 16879:
" Ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, il diritto
all'equa riparazione sorge allorché il mancato rispetto
del termine ragionevole, di cui all'art. 6, par. 1, della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, abbia cagionato alla
parte un danno non patrimoniale, non essendo a tal fine
sufficiente il solo fatto della violazione della citata
norma convenzionale; né in senso contrario può
argomentarsi dal richiamo, operato da detto art. 2, all'art.
2056 c.c., atteso che questa norma - e la valutazione equitativa
che essa consente - attiene alla quantificazione del danno
e, come tale, presuppone che esso sia già stato allegato
e provato in punto di an ").
patrimoniale o sufficiente il convenzionale; né
Al riguardo, deve evidenziarsi che dell'esistenza di un
danno patrimoniale non vi è prova in atti, dal momento
che l'istante non ha dimostrato di avere subito una perdita
patrimoniale a causa della ritardata definizione del processo
de quo.
Certa risulta, invece, in processo l'esistenza di un danno
non patrimoniale, dal momento che, secondo 1'id quod plerumque
accidit, stante la natura e la rilevanza giuridica ed economica
della causa intrapresa, non può dubitarsi del fatto
che la parte istante, per la prolungata attesa di una decisione
che le rendesse giustizia, si sia trovata in uno stato di
angoscia e pervasa da sentimenti di incertezza, di frustrazione
e di ingiustizia.
Il relativo indennizzo può equamente quantificarsi,
secondo gli standard ed i precedenti giurisprudenziali adottati
in casi simili dalla Corte Europea (v. Cass. S.U. civili
sent. 26.1.2004 n.1340), in euro 6.000.
Pertanto, l'Amministrazione resistente va condannata al
pagamento di tale somma, maggiorata degli interessi legali
dalla data del presente decreto al saldo e delle spese di
procedura, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accertata la violazione del diritto di XXX relativo
alla definizione in un termine ragionevole del giudizio
innanzi alla Corte dei Conti da lui iniziato nei confronti
del Ministero della Difesa con ricorso depositato in data
19.6.90, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
6.000
con gli interessi legali dalla data del presente decreto
al saldo nonché al rimborso delle spese della presente
procedura ex adverso sostenute (…omissis).
Dispone che del presente decreto siano date, a cura della
cancelleria, le comunicazioni previste dall'art. 5 della
legge 89/2001.
Bari 2.3.2004
Il Presidente
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2004
Altre sentenze:
-Pretura di Roma, 2 dicembre 1997
[responsabilitą aggravata di cui art. 96 c.p.c]
-Tribunale di Milano, 21 ottobre
1999 [immissioni
-Corte di Cassazione, sez. I civile,
7 giugno 2000, n. 7713 [mancata somministrazione mezzi
sussistenza]
-Tribunale di Venezia, 27 settembre
2000 [inquinamento acustico]
-Tribunale Penale di Locri, sez. dist.
di Siderno, 6 ottobre 2000 [nascite indesiderate]
-Giudice di pace di Bologna, 8
febbraio 2001 [contravvenzioni illegittime]
-Giudice di Pace di Avellino,
6 maggio 2001 [disservizio uffici pubblici]
-Tribunale di Palermo, 6 giugno 2001 [incidenti stradali]
-Tribunale di Pistoia, 29 giugno
2001 [mancato conferimento dell'incarico]
-Corte di Cassazione, 3 luglio 2001
n. 9009 [mancato riposo per il settimo giorno]
-Tribunale di Treviso, sez. II,
7 agosto 2001 [rottura vincolo familiare]
-Tribunale di Pordenone, 11 gennaio
2002 [trasfusioni di sangue]
-Tribunale di Roma, 7 marzo 2002,
sez. XIII [incidenti stradali]
-Tribunale di Torre Annunziata, 20
marzo 2002 [incidenti stradali ed interruzione di gravidanza]
-Tribunale di Roma, sez. XI,
17 aprile 2002 [morte animale d'affezione]
-Tribunale di Roma, 20 maggio
2002, sez. XIII [diritti della personalitą]
-Corte di Cassazione, sez. Unite,
1 luglio 2002, n. 9556 [parto: estensione danno ai congiunti]
-Giudice di pace di Milano, Sez.
IV, 23 luglio 2002 [attese in aeroporto]
-Tribunale di Genova, sez. I,
29 novembre 2002, n. 4266 [responsabilitą professionale]
-Tribunale di Venezia, 14 gennaio
2003, sez. III [incidenti stradali]
-Tribunale di Ravenna, Sez. Lav.,
4 febbraio 2003 [infortunio sul lavoro]
-Tribunale di Genova, Sez. II Pen.,
7 febbraio 2003 [ingiusta detenzione]
-Corte di Appello di Milano, sez. II, 14 febbraio 2003 [immissioni]
-Tribunale di Roma, Sez. XII,
3 marzo 2003 [mancata esperienza formativa soggiorno
di studi]
-Tribunale di Venezia, 7 aprile
2003 [furto di opere d'arte]
-Tribunale di Crema, 23 aprile
2003 [responsabilitą professionale di avvocato]
-Corte dei Conti, Sez. Riunite,
n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003 [danno all'immagine
della P.A.]
-Tribunale di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio 2003
[maltrattamenti animali]
-Corte di Cassazione, 31 maggio
2003, n. 8827 [danno non patrimoniale]
-Corte di Cassazione, 31 maggio
2003, n. 8828 [danno non patrimoniale]
-Corte Costituzionale, 11 luglio
2003 [danno esistenziale]
La redazione di megghy.com
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