smegghy.com
 Mondo Blu
Bookmark- StartPage- Giochi- Playstation- Freeware- Cartoline- Roccaforte del Greco- Link- @Mail- Forum- Guestbook
Poesie- Autori in erba- Aforismi- Gif animate- Collezioni- Sfondi- Musica- Mondo Bimbi- Fai da te- Spazio Ospiti- Conoscersi- Umor
Risarcimento del danno non patrimoniale
HOME
Indietro
Risarcimento del danno non patrimoniale per durata eccessiva del processo
( Corte d'Appello di Bari, decreto 16.03.2004 )
Indietro
 

Versione stampabile

Mille euro per ogni anno di ingiusta durata del processo. E’ questo l’importo riconosciuto ad un cittadino della Corte di Appello di Bari, con decreto il 16 marzo 2004.

Il provvedimento della Corte, merita però di essere segnalato anche per altri motivi.

In primo luogo, il provvedimento della Corte barese rappresenta una delle prime pronunce – forse la prima a quanto è dato sapere – successive all’incisivo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.


Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Civile

LA CORTE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

1) dott. Ferdinando PAPIA Presidente

2) dott. Ivo GIUDICE Consigliere rel.

3) dott. Giuseppe ATTIMONELLI Consigliere

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 3315/2003 Ruolo affari Camera di Consiglio

T R A

XXX , rappresentato e difeso dagli avvocati XXX, dom.to in Bari via XXX

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rapp.ta e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Bari in via Melo, 97.

OGGETTO: Equa riparazione ex Iege 24 marzo 2001 n. 89.

La Corte, letti gli atti, rileva in fatto e in diritto quanto segue.

In fatto

A seguito di declaratoría di incompetenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, giudice inizialmente adito, XXX, con ricorso in riassunzione depositato in data 2.12.2003 ha chiesto a questa Corte la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'equa riparazione dei danni di cui alla L. 24.3.2001 n. 89, assumendo che – in riferimento al giudizio innanzi alla Corte dei Conti da lui iniziato nei confronti del Ministero della Difesa con ricorso depositato in data 19.6.90 - è stato violato il diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole previsto dall’articolo 6, paragrafo l, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dal momento che la sentenza che ha concluso tale giudizio è stata emessa in data 19.3.2002, a distanza di molti anni dall'inizio del procedimento.

Avverso tale ricorso la controparte ha depositato una memoria con la quale ha contestato la fondatezza dello stesso.

La trattazione del ricorso ha avuto luogo in camera di consiglio, e si è conclusa, con 1'interevento dei difensori, in data 24.2.2004.

In diritto

Deve rilevarsi che - ai fini dell'accertamento della violazione del diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo l, della Convenzione - occorre avere riguardo, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Europea (che la L.89/2001 all'art.2 /1 ha fatto propri), alla complessità del caso, al comportamento delle parti della procedura interna e alla condotta delle autorità nazionali.

Nella specie:

- il caso, tenuto conto di tutti gli aspetti di fatto e di diritto, non si presenta complesso;

- il comportamento tenuto dalla parte ricorrente risulta non conforme al principio affermato dalla Corte Europea (sentenza Union Alimentaria Sanders S.A., serie A n.157 § 34) secondo cui il ricorrente è tenuto a svolgere gli atti che lo riguardano con diligenza, a non far ricorso a tecniche dilatorie ed a fare uso delle possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare la procedura e va riconosciuto quale causa, imputabile alla stessa parte ricorrente, della ritardata definizione della controversia. L'istante, infatti è rimasto inattivo per anni, essendosi deciso a chiedere la definizione del proposto ricorso solo nel momento in cui ha avuto notizia dell'avvenuta trasmissione di esso alla Sezione Giurisdizionale pugliese della Corte dei Conti;

- il comportamento tenuto dall'organo giudiziario responsabile del processo e dall'organizzazione amministrativa statale presenta, con riferimento al divario temporale intercorso tra i singoli atti di competenza, aspetti rilevanti, dal momento che la sentenza è stata pronunciata a distanza di molti anni dalla data in cui è stata richiesta la decisione del proposto ricorso.

In tale situazione, questa Corte ritiene che il lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e 1a sentenza di primo grado, avendo superato la durata di 5 anni e 6 mesi (adeguata alla complessità del caso e alla durata del periodo di ritardo dal 16.9.90 a1 20.1.94 addebitabile all'istante) cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte Europea, costituisca violazione del diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Pertanto, sussiste il diritto della parte ricorrente all'equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito con riferimento al periodo eccedente il suddetto termine ragionevole di 5 anni e 6 mesi, sempre che tale danno risulti provato nell'esistenza (Cass., sez. I, 28-11-2002, n. 16879: " Ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, il diritto all'equa riparazione sorge allorché il mancato rispetto del termine ragionevole, di cui all'art. 6, par. 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, abbia cagionato alla parte un danno non patrimoniale, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto della violazione della citata norma convenzionale; né in senso contrario può argomentarsi dal richiamo, operato da detto art. 2, all'art. 2056 c.c., atteso che questa norma - e la valutazione equitativa che essa consente - attiene alla quantificazione del danno e, come tale, presuppone che esso sia già stato allegato e provato in punto di an ").

patrimoniale o sufficiente il convenzionale; né

Al riguardo, deve evidenziarsi che dell'esistenza di un danno patrimoniale non vi è prova in atti, dal momento che l'istante non ha dimostrato di avere subito una perdita patrimoniale a causa della ritardata definizione del processo de quo.

Certa risulta, invece, in processo l'esistenza di un danno non patrimoniale, dal momento che, secondo 1'id quod plerumque accidit, stante la natura e la rilevanza giuridica ed economica della causa intrapresa, non può dubitarsi del fatto che la parte istante, per la prolungata attesa di una decisione che le rendesse giustizia, si sia trovata in uno stato di angoscia e pervasa da sentimenti di incertezza, di frustrazione e di ingiustizia.

Il relativo indennizzo può equamente quantificarsi, secondo gli standard ed i precedenti giurisprudenziali adottati in casi simili dalla Corte Europea (v. Cass. S.U. civili sent. 26.1.2004 n.1340), in euro 6.000.

Pertanto, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento di tale somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del presente decreto al saldo e delle spese di procedura, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accertata la violazione del diritto di XXX relativo alla definizione in un termine ragionevole del giudizio innanzi alla Corte dei Conti da lui iniziato nei confronti del Ministero della Difesa con ricorso depositato in data 19.6.90, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.000

con gli interessi legali dalla data del presente decreto al saldo nonché al rimborso delle spese della presente procedura ex adverso sostenute (…omissis).

Dispone che del presente decreto siano date, a cura della cancelleria, le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 89/2001.

Bari 2.3.2004

Il Presidente

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2004

Altre sentenze:

-Pretura di Roma, 2 dicembre 1997 [responsabilitą aggravata di cui art. 96 c.p.c]

-Tribunale di Milano, 21 ottobre 1999 [immissioni


-Corte di Cassazione, sez. I civile, 7 giugno 2000, n. 7713 [mancata somministrazione mezzi sussistenza]

-Tribunale di Venezia, 27 settembre 2000 [inquinamento acustico]

-Tribunale Penale di Locri, sez. dist. di Siderno, 6 ottobre 2000 [nascite indesiderate
]

-Giudice di pace di Bologna, 8 febbraio 2001 [contravvenzioni illegittime]

-Giudice di Pace di Avellino, 6 maggio 2001 [disservizio uffici pubblici]

-Tribunale di Palermo, 6 giugno 2001 [incidenti stradali]


-Tribunale di Pistoia, 29 giugno 2001 [mancato conferimento dell'incarico]

-Corte di Cassazione, 3 luglio 2001 n. 9009 [mancato riposo per il settimo giorno]



-Tribunale di Treviso, sez. II, 7 agosto 2001 [rottura vincolo familiare]

-Tribunale di Pordenone, 11 gennaio 2002 [trasfusioni di sangue]

-Tribunale di Roma, 7 marzo 2002, sez. XIII [incidenti stradali]

-Tribunale di Torre Annunziata, 20 marzo 2002 [incidenti stradali ed interruzione di gravidanza]


-Tribunale di Roma, sez. XI, 17 aprile 2002 [morte animale d'affezione]

-Tribunale di Roma, 20 maggio 2002, sez. XIII [diritti della personalitą]

-Corte di Cassazione, sez. Unite, 1 luglio 2002, n. 9556 [parto: estensione danno ai congiunti]

-Giudice di pace di Milano, Sez. IV, 23 luglio 2002 [attese in aeroporto]

-Tribunale di Genova, sez. I, 29 novembre 2002, n. 4266 [responsabilitą professionale]

-Tribunale di Venezia, 14 gennaio 2003, sez. III [incidenti stradali]

-Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., 4 febbraio 2003 [infortunio sul lavoro]

-Tribunale di Genova, Sez. II Pen., 7 febbraio 2003 [ingiusta detenzione]

-Corte di Appello di Milano, sez. II, 14 febbraio 2003 [immissioni
]

-Tribunale di Roma, Sez. XII, 3 marzo 2003 [mancata esperienza formativa soggiorno di studi]

-Tribunale di Venezia, 7 aprile 2003 [furto di opere d'arte]

-Tribunale di Crema, 23 aprile 2003 [responsabilitą professionale di avvocato]

-Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003 [danno all'immagine della P.A.]

-Tribunale di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio 2003 [maltrattamenti animali]


-Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8827 [danno non patrimoniale]

-Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828 [danno non patrimoniale]

-Corte Costituzionale, 11 luglio 2003 [danno esistenziale]

La redazione di megghy.com

 

 

 
Google
  Web www.megghy.com   
Indietro HOME
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati